delle controversie. 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per le vie negoziali o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti Contraenti in conflitto lo richieda, e sara', di conseguenza, rinviata a uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. 2. Se le Parti in conflitto nei tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' al paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;137~accordo-art8 · fonte su Normattiva