Art. 7 (Accordo)
alla attuazione dell'Accordo. 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. Dette misure, che dovranno essere provvisorie saranno immediatamente notificate al depositario, specificando la loro natura.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
