Art. 5 (Accordo)
per la firma dell'Accordo e per divenirne parte. 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati che sono sia membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sia ammessi in Commissione a titolo consultivo, in base al paragrafo 8 del mandato della Commissione, a Ginevra dal 1› settembre 1985 al 1› settembre 1986. 2. Detti Stati potranno divenire parti al presente Accordo mediante:
- a)firma, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- b)adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
