Art. 6 (Accordo)
in vigore dell'Accordo. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale "E" colleghino ininterrottamente i territori di almeno 4 dei suddetti Stati. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che permettera' di soddisfare a detta condizione. 2. Per ogni Stato che depositera' uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data a partire dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di detto deposito.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
