[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO istitutivo della Banca Interamericana di Sviluppo (2)

[4]I Paesi, i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, decidono di creare la Banca Interamericana di Sviluppo, che sara' retta dalle seguenti disposizioni:

[5]ARTICOLO I. OGGETTO E FUNZIONI

[6]SEZIONE 1. - Oggetto.

[7]La Banca avra' per oggetto di contribuire all'accelerazione del processo di sviluppo economico e sociale, individuale e collettivo dei paesi membri regionali in via di sviluppo.

[8]SEZIONE 2. - Funzioni.

[9](a) Per l'adempimento delle sue finalita' la Banca esercitera' le seguenti funzioni: (i) Promuovere l'investimento di capitali pubblici e privati per i fini di sviluppo; (ii) Utilizzare il proprio capitale, i fondi ottenuti nei mercati finanziari e le altre risorse di cui potra' disporre, per finanziare lo sviluppo dei paesi membri, dando la priorita' ai prestiti ed alle operazioni di garanzia che contribuiscano piu' efficacemente all'incremento economico di detti paesi; (iii) Stimolare gl'investimenti privati in progetti, imprese ed attivita' che contribuiscano allo sviluppo economico, nonche' completare gl'investimenti privati, quando non se ne trovasse una sufficiente disponibilita' a condizioni e termini ragionevoli; (iv) Cooperare con i paesi membri all'orientamento della loro politica di sviluppo verso una migliore utilizzazione delle loro risorse in modo compatibile con gli obiettivi intesi a rendere le loro economie sempre piu' complementari, ed a imprimere ai loro commerci esteri un ordinato incremento; e (v) Provvedere affinche' sia assicurata l'assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione di piani e progetti di sviluppo, includendo lo studio delle priorita' e la formulazione di proposte circa progetti specifici. (b) Nell'adempimento delle proprie funzioni la Banca cooperera', quanto piu' potra', con gli organismi privati e con istituzioni sia nazionali che internazionali che forniscono capitali d'investimento.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-arti · fonte su Normattiva