[1]ARTICOLO II. PAESI MEMBRI E CAPITALE DELLA BANCA

[2]SEZIONE 1. - Paesi membri.

[3](a) Membri fondatori della Banca saranno i membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, i quali, fino alla data specificata nell'Articolo XV, Sezione I (a), accettino di parteciparvi. (b) Gli altri membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, Canada', Bahamas e Guyana potranno essere ammessi alla Banca alle date e condizioni che la Banca potra' determinare. Potranno essere ammessi alla Banca anche i paesi extra-regionali che siano membri del Fondo Monetario Internazionale e la Svizzera, alle date e secondo le norme generali stabilite dall'Assemblea dei Governatori. Dette norme generali potranno essere modificate soltanto su delibera dell'Assemblea dei Governatori, a maggioranza di due terzi del numero totale dei governatori, che includa due terzi dei governatori dei membri extra-regionali, e che rappresenti almeno i tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri.

[4]SEZIONE 1.1. - Categorie di risorse.

[5]Le risorse della Banca saranno formate dalle risorse ordinarie di capitale, previste in questo articolo; dalle risorse interregionali di capitale, previste nell'Articolo IIA; e dalle risorse del Fondo per le Operazioni Speciali (d'ora innanzi denominalo Fondo), di cui all'articolo IV.

[6]SEZIONE 2. - Capitale ordinario autorizzato.

[7](a) Il capitale ordinario autorizzato della Banca sara' inizialmente di 850.000.000 (ottocento cinquanta milioni) di dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo in vigore al 1 gennaio 1959, diviso in 85.000 azioni del valore nominale di 10.000 (dieci mila) dollari ciascuna, le quali saranno messe a disposizione dei paesi membri per la loro sottoscrizione, secondo la Sezione 3 di questo articolo. (b) Il capitale ordinario autorizzato si dividera' in azioni di capitale pagabile in effettivo ed in azioni di capitale esigibile. Corrispondera' al capitale pagabile in effettivo l'equivalente di 400.000.000 (quattrocento milioni) di dollari; al capitale esigibile, l'equivalente di 450.000.000 (quattrocento cinquanta milioni) di dollari per le finalita' specificate nella Sezione 4 (a) (ii) di questo articolo. (c) Il capitale ordinario indicato nel paragrafo (a) di questa sezione verra' aumentato di 500.000.000 (cinquecento milioni) di dollari degli Stati Uniti d'America del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959, purche': (i) Sia scaduto il termine per il pagamento di tutte le sottoscrizioni, fissato in conformita' con la Sezione 4 di questo articolo; e (ii) L'aumento succitato di 500.000.000 (cinquecento milioni) di dollari sia stato approvato a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, in una riunione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea dei Governatori, indetta il piu' presto possibile posteriormente alla scadenza del termine indicato nell'inciso (i) del presente paragrafo. (d) L'aumento di capitale disposto nel precedente paragrafo sara' effettuato a titolo di capitale esigibile. (e) Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi (c) e (d) di questa sezione e con riserva delle disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 4 (b), il capitale ordinario autorizzato potra' essere aumentato nel periodo e con le modalita' che l'Assemblea dei Governatori stimi opportuni e su sua deliberazione presa a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa una maggioranza di due terzi dei governatori dei paesi regionali. (f) Nel caso che sia aumentato il capitale interregionale autorizzato, secondo l'Articolo IIA, Sezione I (c), ed un paese membro eserciti il diritto di opzione di cui all'Articolo II, Sezione 3 (f), si aumentera' il capitale ordinario di quanto sia necessario affinche' detto membro possa esercitare l'opzione, mentre si diminuira' di un eguale importo il capitale interregionale disponibile per essere sottoscritto dallo stesso membro, importo che verra' debitamente annullato.

[8]SEZIONE 3. - Sottoscrizione di azioni.

[9](a) Tutti i paesi membri regionali sottoscriveranno azioni di capitale ordinario della Banca e i paesi membri extra-regionali potranno sottoscriverle secondo le disposizioni del paragrafo (b) di questa sezione e conformemente alle condizioni stabilite dall'Assemblea dei Governatori. Il numero di azioni sottoscritte dai membri fondatori e' fissato nell'Allegato A di questo Accordo, dove sono specificate le obbligazioni di ciascun membro in relazione tanto del capitale pagabile in effettivo come del capitale esigibile. Il numero di azioni che sottoscriveranno gli altri membri sara' determinato dalla Banca. (b) Nei casi di un aumento del capitale ordinario secondo la Sezione 2, paragrafo (c) ed (e) di questo articolo, ovvero di un aumento di capitale interregionale secondo l'Articolo IIA, Sezione 1 (c), ovvero di un aumento in entrambi, il capitale ordinario e quello interregionale, tutti i paesi membri avranno diritto, alle condizioni stabilite dalla Banca, ad una quota dell'aumento equivalente alla proporzione esistente fra le azioni fino a quel momento sottoscritte da ciascuno di essi ed il capitale della Banca prima dell'aumento. Tuttavia, nessun membro sara' obbligato a sottoscrivere tali aumenti di capitale. (c) Le azioni di capitale ordinario originariamente sottoscritte dai membri fondatori saranno emesse alla pari. Anche le altre azioni saranno emesse alla pari, a meno che la Banca non decida, per speciali circostanze, di emetterle ad altre condizioni. (d) La responsabilita' dei paesi membri rispetto alle azioni di capitale ordinario sara' limitata alla parte non pagata del prezzo di emissione. (e) Le azioni di capitale ordinario non potranno esser date in garanzia, ne' vincolate in alcun modo, ma saranno unicamente trasferibili alla Banca. (f) Qualsiasi paese membro, che abbia il diritto di sottoscrivere capitale interregionale della Banca in virtu' del paragrafo (b) di questa sezione, potra' optare per la rinuncia a tale diritto, per sottoscrivere invece un ammontare equivalente di capitale ordinario.

[10]SEZIONE 4. - Pagamento delle sottoscrizioni.

[11](a) Il pagamento delle sottoscrizioni azioni di capitale ordinario della Banca, di cui all'Allegato A, si effettuera' come segue: (i) L'ammontare sottoscritto da ciascun paese membro a titolo di capitale della Banca pagabile in effettivo si dividera' in tre quote, la prima equivalente al 20 per cento, le altre due al 40 per cento ognuna di detto ammontare. Ciascun paese versera' la prima quota in qualsiasi momento dopo la data in cui sia stato firmato in suo nome questo Accordo e sia depositato lo strumento di accettazione o ratifica, secondo l'Articolo XV, Sezione 1, non oltre il 30 settembre 1960. Le due restanti quote saranno pagate alle date fissate dalla Banca, pero' non prima del 30 settembre 1961 e del 30 settembre 1962, rispettivamente. Il 50 per cento di ogni versamento consistera' in oro o dollari degli Stati Uniti d'America, o in ambedue, o l'altro 50 per cento nella moneta del paese membro. (ii) La parte esigibile della sottoscrizione di azioni del capitale ordinario sara' subordinata a richiesta di pagamento solo quando la Banca ne abbia bisogno per soddisfare le proprie obbligazioni di cui all'articolo III, Sezione 4 (ii) e (v), purche' dette obbligazioni corrispondano a somme ottenute in prestito per alimentare le risorse ordinarie di capitale della Banca, ovvero a garanzie che impegnino tali risorse. Nel caso che si verifichi detta richiesta, il versamento potra' farsi optativamente per il membro sia in oro o in dollari degli Stati Uniti d'America, sia nella moneta occorrente per soddisfare le obbligazioni della Banca, motivo della richiesta stessa. Le richieste di pagamento del capitale esigibile saranno proporzionalmente uniformi per tutte le azioni. (b) I pagamenti effettuati da un paese membro nella propria moneta, secondo il paragrafo (a) (i) di questa sezione, saranno di un tale importo che, a giudizio della Banca, equivalga al valore totale, in dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959, alla parte della sottoscrizione in pagamento. Il pagamento iniziale si effettuera' per l'importo che i membri ritengano adeguato, ovviamente salvo conguaglio da effettuarsi entro i 60 giorni decorrenti dalla scadenza del pagamento. La Banca determinera' l'ammontare di detto conguaglio, occorrente per costituire l'equivalente in dollari del valore fatale, secondo questo paragrafo. (c) Salvo diverse decisioni dell'Assemblea dei Governatori, a maggioranza dei tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, l'obbligo dei membri circa il pagamento della seconda e terza rata delle sottoscrizioni di capitale pagabile in effettivo sara' condizionato al fatto che i paesi membri abbiano versato almeno il 90 per cento del totale delle obbligazioni scadute dei membri, in conto di: (i) Prima e seconda quota, rispettivamente, della parte delle sottoscrizioni pagabili in effettivo; e (ii) Pagamento iniziale ed altri ulteriori pagamenti che siano stati previamente richiesti in conto delle rate di contributo al Fondo.

[12]SEZIONE 5. - Risorse ordinarie di capitale.

[13]Resta inteso che in questo Accordo la locuzione "risorse ordinarie di capitale" della Banca si riferisce a quanto segue: (i) Capitale ordinario autorizzato, sottoscritto conformemente alle Sezioni 2 e 3 di questo articolo, per azioni di capitale pagabile in effettivo e per azioni di capitale esigibile; (ii) Tutti i fondi provenienti dai prestiti autorizzati dall'articolo VII, Sezione I (i), verso i quali sia applicabile l'impegno previsto nella Sezione 4 (a) (ii) del presente articolo; (iii) Tutti i fondi ricevuti in rimborso di prestiti concessi con le risorse indicate negli incisi (i) e (ii) di questa sezione; (iv) Tutte le entrate provenienti da prestiti effettuati con le risorse anteriormente indicate oppure da garanzie, cui sia applicabile l'impegno previsto nella Sezione 4 (a) (ii) di questo articolo; e (v) Tutte le altre entrate provenienti da qualsiasi risorsa precedentemente menzionata.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artii · fonte su Normattiva