[1]ARTICOLO VII.

[2]ATTRIBUZIONI DIVERSE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

[3]SEZIONE 1. - Attribuzioni varie della Banca. Oltre alle attribuzioni specificale in altre parti di questo Accordo, la Banca potra': (i) Contrarre prestiti e, a tal fine, concedere le opportune garanzie, purche', prima di negoziare le proprie obbligazioni sui mercati finanziari di un paese, la Banca abbia ottenuto l'approvazione di detto paese e del paese membro nella cui moneta siano state emesse dette obbligazioni. Inoltre, nel caso di prestiti i cui ricavi siano destinati ad affluire nelle risorse ordinarie di capitale od in quelle interregionali di capitale della Banca, essa dovra' ottenere l'approvazione dei predetti paesi, affinche' il ricavo dei prestiti sia convertibile nella moneta di qualsiasi altro paese, senza alcuna restrizione. (ii) Comprare e vendere valori da essa emessi o garantiti, o che possegga a titolo d'investimento, purche' ne ottenga l'approvazione del paese ove si effettui la compra-vendita di tali valori. (iii) Investire, con l'approvazione di due terzi della totalita' dei voti dei paesi membri, i fondi non utilizzati per le sue operazioni, in valori ritenuti da essa convenienti. (iv) Garantire valori del proprio portafoglio, al fine di facilitarne la vendita. (v) Esercitare ogni altra attribuzione che sia necessaria o conveniente per la realizzazione delle sue finalita', conformemente alle disposizioni di questo Accordo. SEZIONE 2. - Avvertenza da porre sui titoli. Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca portera' chiaramente un'indicazione sul recto, nel senso che il titolo stesso non rappresenta alcuna obbligazione da parte di qualsiasi governo; e che in caso contrario, sarebbe espressamente dichiarato, facendosi eventualmente menzione del governo interessato. SEZIONE 3. - Modalita' circa gl'impegni della Banca in caso di mora. (a) La Banca, ove si verifichi o si preveda l'inadempienza del pagamento dei prestiti da esso concessi o garantiti con le sue risorse ordinarie di capitale o con le sue risorse interregionali di capitale, prendera' le misure ritenute adeguate onde modificare le condizioni dei prestiti stessi, eccezion fatta della moneta con la quale debba effettuarsi il pagamento. (b) I pagamenti relativi all'adempimento degli impegni assunti dalla Banca per prestiti o garanzie secondo l'Articolo III, Sezione 4 (ii) e (v), a carico delle risorse ordinarie di capitale della Banca, saranno imputati: (i) In primo luogo, alle riserve speciali cui si riferisce l'Articolo III, Sezione 13; e (ii) Secondariamente, e fino all'ammontare occorrente a giudizio della Banca, ad altre riserve, utili non distribuiti e fondi corrispondenti al capitale pagato per azioni di capitale ordinario. (c) Qualora fosse necessario effettuare pagamenti contrattuali per ammortamenti, interessi o altri oneri relativi a prestiti contratti dalla Banca e pagabili con le sue risorse ordinarie di capitale, oppure adempiere ad impegni della Banca per analoghi pagamenti relativi a prestiti da essa garantiti, a carico delle sue risorse ordinarie di capitale, la Banca potra' richiedere ai membri il pagamento di un'adeguata quantita' delle loro sottoscrizioni del capitale ordinario esigibile, secondo l'Articolo II, Sezione 4 (a) (ii). Se la Banca ritenesse che la situazione di mora puo' essere prolungata, potra' richiedere il pagamento di una parte addizionale di tali sottoscrizioni, purche' non si ecceda, in un determinato anno, l'uno per cento della totale sottoscrizione dei membri delle risorse ordinarie di capitale, per i seguenti scopi: (i) Riscattare prima della scadenza la totalita' od una parte del saldo pendente del capitale di un prestito garantito dalla Banca a carico delle sue risorse ordinarie di capitale e nei cui confronti il debitore trovasi in mora, oppure provvedere diversamente rispetto a detto prestito; (ii) Riacquistare la totalita' o parte delle obbligazioni emesse dalla Banca e pagabili con le sue risorse ordinarie di capitale che si trovassero pendenti, o provvedere diversamente per far fronte ai relativi impegni. (d) Gl'impegni assunti dalla Banca relativamente a prestiti per farne affluire i fondi nelle risorse ordinarie di capitale, pendenti di ammortamento al 31 dicembre 1974, saranno soddisfatti tanto con le risorse ordinarie come con quelle interregionali di capitale, ivi incluse, non ostante quanto disposto nell'Articolo IIA, Sezione 3 (c), le sottoscrizioni del capitale interregionale esigibile. Tuttavia, la Banca fara' ogni sforzo per adempiere i suoi impegni rispetto a tali prestiti pendenti di ammortamento con le sue risorse ordinarie di capitale, conformemente con i paragrafi (b) e (c) di questa sezione, prima di ricorrere all'utilizzo delle risorse interregionali di capitale per soddisfare detti impegni, conformemente con i paragrafi (e) ed (f) di questa sezione, ed a tal fine si sostituira' in tali paragrafi, laddove sia adeguato, la locuzione "capitale interregionale" con quella di "capitale ordinario". (e) I pagamenti relativi all'adempimento degli impegni della Banca per prestiti o garanzie secondo l'Articolo III, Sezione 4 (iv) e (v), attribuibili alle risorse interregionali di capitale della Banca, saranno imputati: (i) In primo luogo, a qualsiasi riserva stabilita a tal fine; e (ii) Secondariamente, fino all'ammontare occorrente ed a giudizio della Banca, ad altre riserve, utili non distribuiti e fondi corrispondenti al capitale versato per azioni di capitale interregionale. (f) Qualora si rendesse necessario effettuare pagamenti contrattuali di ammortamenti, interessi od altri oneri su prestiti contratti dalla Banca e pagabili con le sue risorse interregionali di capitale, ovvero soddisfare gli impegni della Banca rispetto a pagamenti analoghi per prestiti da essa garantiti ed a carico delle sue risorse interregionali di capitale, la Banca potra' richiedere ai membri il pagamento d'un'adeguata quantita' delle loro sottoscrizioni del capitale interregionale esigibile della Banca, secondo l'Articolo IIA, Sezione 3 (c). Se la Banca ritenesse ancora prolungabile la situazione di mora, potra' richiedere il pagamento d'una parte addizionale di tali sottoscrizioni, purche' non eccedente in un determinato anno, l'uno per cento della sottoscrizione totale dei membri circa le risorse interregionali di capitale, per i seguenti scopi: (i) Riscattare prima della scadenza la totalita' o parte del saldo pendente del capitale d'un prestito garantito dalla Banca a carico delle sue risorse interregionali di capitale e nei cui confronti il debitore si trovi in mora, oppure soddisfare altrimenti il suo impegno circa tale prestito; (ii) Riacquistare la totalita' o parte delle obbligazioni emesse dalla Banca che si trovassero pendenti, pagabili con le sue risorse interregionali di capitale, oppure liquidare altrimenti i suoi rispettivi impegni. SEZIONE 4. - Distribuzione o trasferimento di utili netti, correnti e accumulati. (a) L'Assemblea dei Governatori potra' determinare periodicamente la parte degli utili netti, correnti ed accumulati, delle risorse ordinarie di capitale e delle risorse interregionali di capitale da distribuire. Le distribuzioni potranno effettuarsi sol quando le riserve siano giunte ad un livello ritenuto adeguato dall'Assemblea dei Governatori. (b) Quando essa approvi lo stato di perdite e profitti, secondo l'Articolo VIII, Sezione 2 (b) (viii), l'Assemblea dei Governatori potra' trasferire al Fondo parte degli utili netti, del corrispondente esercizio, derivanti dalle risorse ordinarie di capitale o dalle risorse interregionali di capitale, in base a delibera presa a maggioranza di due terzi del numero totale dei governatori, che rappresenti almeno i tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri. Prima che l'Assemblea dei Governatori decida di effettuare un trasferimento al Fondo, dovra' ricevere dal Consiglio esecutivo un'apposita relazione, circa la convenienza di tale trasferimento, dove si consideri, fra l'altro (1) se le riserve siano arrivate ad un adeguato livello; (2) se le risorse da trasferire occorrano realmente per le operazioni del Fondo; e (3) quale effetto detto trasferimento potrebbe aver sulla capacita' della Banca di ottenere prestiti. (c) Le distribuzioni di cui al paragrafo (a) di questa sezione si effettueranno, per quanto riguarda le risorse ordinarie di capitale in proporzione al numero di azioni di capitale ordinario possedute da ogni membro, e per quanto riguarda le risorse interregionali di capitale in proporzione del numero di azioni di capitale interregionale possedute da ogni membro; ed allo stesso modo, i trasferimenti di utili netti al Fondo effettuati secondo il paragrafo (b) di questa sezione, verranno accreditati al totale delle quote di contribuzioni di ogni paese membro al Fondo, nelle suddette proporzioni. (d) I pagamenti conformemente al paragrafo (a) di questa sezione, si effettueranno con le modalita' e nelle monete stabilite dall'Assemblea. Se i pagamenti fossero fatti a favore d'un paese membro nella moneta diversa dalla propria, o in monete diverse dalla propria, il loro trasferimento e il loro utilizzo da parte del paese ricevente non potranno essere oggetto di misure restrittive da parte di nessun membro.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artvii · fonte su Normattiva