ALLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI Le immunita', le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio dei Direttori potra' rinunziare, nella misura e alle condizioni che potra' stabilire, alle immunita', alle esenzioni ed ai privilegi previsti nel presente Capitolo quando tale azione sarebbe, nella sua opinione, appropriata per i migliori interessi della Banca. Il Presidente avra' il diritto ed il dovere di rinunziare all'immunita', all'esenzione o al privilegio relativi a qualsiasi funzionario od impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca quando, nella sua opinione, l'immunita', l'esenzione o il privilegio impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinunziare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio dei Direttori avra' il diritto ed il dovere di rinunziare a qualsiasi immunita', esenzione o privilegio relativi al Presidente o al Vice Presidente.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art57 · fonte su Normattiva