[1]ARTICOLO IX Equivalenti
[2](1) La Convenzione non impedira' ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull'istruzione e sull'addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l'organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purche' il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un'azione preventiva nei confronti dell'inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione. (2) I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunichera' tali dettagli a tutti i Contraenti.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
