[1]ARTICOLO XI Promozione della cooperazione tecnica

[2](1) I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l'assistenza dell'Organizzazione, l'aiuto a quei Contraenti che richiederanno l'assistenza tecnica per: (a) addestramento del personale amministrativo e tecnico; (b) creazione di istituzioni per l'addestramento dei marittimi; (c) fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento; (d) sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l'addestramento pratico su navi in navigazione; e (e) agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi; preferibilmente su base nazionale, sub-regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo a questo riguardo. (2) Dal canto suo, l'organizzazione perseguira' detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artxi · fonte su Normattiva