[1]ARTICOLO XII Emendamenti
[2](1) Nella Convenzione potra' essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure: (a) emendamenti dopo esame all'interno dell'Organizzazione: (i) qualunque emendamento proposto da un Contraente dovra' essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunichera' quindi a tutti i membri dell'Organizzazione, a tutto i Contraenti ed al Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame; (ii) qualunque emendamento cosi' proposto e fatto circolare sara' portato all'esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione; (iii) i Contraenti, membri e non membri dell'Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l'esame e l'adozione degli emendamenti; (iv) gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo (a) (iii) (qui di seguito chiamato "Comitato per la Sicurezza Marittima allargato"), a patto che almeno 1/3 dei Contraenti sia presente al momento del voto; (v) gli emendamenti cosi' adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l'accettazione; (vi) un emendamento ad un Articolo sara' ritenuto accettato alla data in cui e' accettato dai 2/3 dei Contraenti; (vii) un emendamento all'Allegato sara' ritenuto accettato: 1. allo scadere di due anni dalla data in cui e' stato comunicato ai Contraenti per l'accettazione; o 2. allo scadere di un periodo diverso, che non potra' essere inferiore ad 1 anno, se e' stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato; tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto o piu' di 1/3 dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50% del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o piu' ton di stazza lorda, notifichera' al Segretario Generale che essi si oppongono all'emendamento; (viii) un emendamento ad un Articolo entrera' in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui e' giudicato che e' stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente; (ix) un emendamento all'Allegato entrera' in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sotto-paragrafo (a)(vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui e' ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l'entrata in vigore, qualsiasi Contraente potra' dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterra' dal mettere in esecuzione quell'emendamento per un periodo non superiore ad 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo piu' lungo che potra' essere fissato dalla maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell'adozione dell'emendamento; o (b) emendamento mediante una conferenza: (i) su richiesta di un Contraente sulla quale siano d'accordo almeno 1/3 dei Contraenti, l'Organizzazione convochera', in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione; (ii) ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei 2/3 dei Contraenti presenti e votanti dovra' essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l'accettazione; (iii) salvo che la Conferenza decida altrimenti, l'emendamento sara' giudicato per essere approvato ed entrera' in vigore in conformita' con le procedure specificate nei sottoparagrafi (a)(vi) e (a)(viii) o sottoparagrafi (a)(vii) e (a)(ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato, significhi riferimento alla conferenza. (2) Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo (l)(a)(ix), dovra' essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informera' tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento. (3) Il Segretario Generale informera' tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrera' in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrera' in vigore.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
