[1]ARTICOLO XV Denuncia

[2](1) La Convenzione potra' essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sara' entrata in vigore per quel Contraente. (2) La denuncia dovra' essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informera' tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrera' in vigore. (3) Una denuncia entrera' in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo piu' lungo che potra' essere indicato nella notifica.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artxv · fonte su Normattiva