1. Le esenzioni e i limiti di responsabilita' contemplati dalla presente Convenzione trovano applicazione in ogni azione promossa contro il vettore per perdite o danni subiti dalle merci facenti oggetto del contratto di trasporto marittimo o per ritardo nella consegna, che l'azione si fondi su responsabilita' contrattuale, extracontrattuale o altro tipo di responsabilita'. 2. Ove l'azione sia intentata contro un preposto o un mandatario del vettore, questi, qualora dimostri di aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi delle esenzioni e limiti di responsabilita' invocabili dal vettore in virtu' della presente Convenzione. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, l'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore o persona contemplata al paragrafo 2 del presente articolo non puo' superare i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art7 · fonte su Normattiva