1. Il vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' prevista dall'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione del vettore, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi. 2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 articolo 7, un preposto o mandatario del vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' contemplata all'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione di detto preposto o mandatario, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art8 · fonte su Normattiva