Art. 8 — Decadenza del diritto di limitazione della responsabilita
1. Il vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' prevista dall'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione del vettore, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi. 2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 articolo 7, un preposto o mandatario del vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' contemplata all'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione di detto preposto o mandatario, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
