[1](Revisione delle somme limite nonche' dell'unita' di conto o dell'unita' monetaria).

[2]1. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 32, una conferenza avente come unico scopo la revisione delle somme stabilite all'articolo 6 e all'articolo 26 paragrafo 2, ovvero la sostituzione di una delle due o di entrambe le unita' definite all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, con altre unita', verra' convocata dal depositario in conformita' col paragrafo 2 del presente articolo. La revisione delle somme non sara' effettuata che in seguito ad una sensibile modifica del loro valore reale. 2. Una conferenza di revisione sara' convocata dal depositario su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti. 3. Qualsiasi decisione della Conferenza sara' presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti. L'emendamento sara' comunicato dal depositario a tutti gli Stati contraenti per accettazione e a tutti gli Stati firmatari della Convenzione per informazione. 4. Qualsiasi emendamento adottato entrera' in vigore il primo del mese successivo al termine di un anno trascorso dalla sua accettazione da parte dei due terzi degli Stati contraenti. La sua accettazione avverra' con deposito di un apposito formale strumento presso il depositario. 5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, uno Stato contraente che abbia accettato l'emendamento, sara' in diritto di applicare la Convenzione cosi' come emendata nei suoi rapporti con gli Stati contraenti che non abbiano, entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento, notificato al depositario di non sentirsi vincolati dall'emendamento stesso. 6. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento della presente Convenzione dovra' ritenersi applicabile alla Convenzione cosi' come emendata.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art33 · fonte su Normattiva