dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:

  • a)le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;
  • b)i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-5-art2 · fonte su Normattiva