Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.5)
dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:
- a)le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;
- b)i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
