Ogni parte contraente puo' sospendere, del tutto o in parte, gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione qualora prodotti di valore scientifico equivalente a quello del materiale scientifico o dei pezzi di ricambio la cui introduzione temporanea e' concessa vengano prodotti e siano disponibili nel paese d'importazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art4 · fonte su Normattiva