Ogni parte contraente puo' sospendere, del tutto o in parte, gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione qualora prodotti di valore scientifico equivalente a quello del materiale scientifico o dei pezzi di ricambio la cui introduzione temporanea e' concessa vengano prodotti e siano disponibili nel paese d'importazione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
