Articolo XII Deposito e registrazione

  • a)La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che trasmettera' ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.
  • b)Appena la presente Convenzione entrera' in vigore, il Segretario generale dell'Organizzazione trasmettera' il testo della Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artxii · fonte su Normattiva