Articolo XII Deposito e registrazione
- a)La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che trasmettera' ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.
- b)Appena la presente Convenzione entrera' in vigore, il Segretario generale dell'Organizzazione trasmettera' il testo della Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 12 luglio 1980
