(1) La protezione e' accordata dopo un esame della nuova varieta' conformemente ai criteri definiti nello articolo 6. Detto esame dev'essere adeguato a ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione. (2) Ai fini dell'esame, i servizi competenti di ciascuno Stato possono esigere dal costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente necessari. (3) Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una nuova varieta' e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell'Unione puo' prendere provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni abuso da parte di terzi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art7 · fonte su Normattiva