[1]Articolo VIII

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sara' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~convenzione-artviii · fonte su Normattiva