[1]Articolo VIII
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sara' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
