[1]Articolo XV Notifica

[2]Oltre alle notifiche ed alle comunicazioni previste dagli articoli IX, X e XIV, il Segretario Generale notifichera' a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII:

  • a)le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni in base all'articolo VII;
  • b)le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo VIII;
  • c)la data di entrata in vigore degli emendamenti della presente Convenzione, conformemente agli articoli IX e X;
  • d)le denunce in base all'articolo XI;
  • e)l'estinzione della presente Convenzione in base articolo XII.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artxv · fonte su Normattiva