[1]Articolo XV Notifica
[2]Oltre alle notifiche ed alle comunicazioni previste dagli articoli IX, X e XIV, il Segretario Generale notifichera' a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII:
- a)le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni in base all'articolo VII;
- b)le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo VIII;
- c)la data di entrata in vigore degli emendamenti della presente Convenzione, conformemente agli articoli IX e X;
- d)le denunce in base all'articolo XI;
- e)l'estinzione della presente Convenzione in base articolo XII.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
