[1]ARTICOLO XVII Lingue
[2]La Convenzione e' redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l'originale firmato.
[3]In qualita' di testimoni i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.
[4]Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di Luglio dell'anno millenovecentosettantotto.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
