Ogni Stato potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Quest'ultimo informera' tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutti i depositi degli atti di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell'atto di adesione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art17 · fonte su Normattiva