Nel caso di diversita' nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documenti presentati, l'interessato sara' indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identita' redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell'atto o del documento. Per l'applicazione della presente disposizione, il termine "cittadino" comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonche' i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
