In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorita' di uno Stato contraente, la persona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sara' indicata dai suoi soli nomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sara' indicata nell'atto mediante l'appellativo con il quale e' conosciuta.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
