La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notifica e avra' efficacia da quel momento tra i due Stati che hanno adempiuto a tale formalita'. Per ciascuno Stato contraente che adempia successivamente alla formalita' previsti dall'articolo precedente, la presente Convenzione avra' efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della sua notifica.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art8 · fonte su Normattiva