La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notifica e avra' efficacia da quel momento tra i due Stati che hanno adempiuto a tale formalita'. Per ciascuno Stato contraente che adempia successivamente alla formalita' previsti dall'articolo precedente, la presente Convenzione avra' efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della sua notifica.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
