[1]Articolo XIV

[2]Al fine di controllare che gli obblighi derivanti dall'articolo XIII della presente Convenzione, per quanto riguarda le attrezzature, i prodotti di base e i materiali fissili speciali, vengano rispettati, tutti gli Stati non dotati di armi nucleari che, in conseguenza delle attivita' dell'Eurodif, hanno a loro disposizione o ricevono, sia prodotti di base o materiali fissili speciali, sia attrezzature o materiale appositamente creato o preparato per il trattamento o l'utilizzazione di detti prodotti o materiali dovranno, se non lo hanno gia' fatto, adottare preventivamente delle adeguate misure di controllo secondo le procedure dell'AIEA tenuto conto degli obblighi internazionali sottoscritti da ciascuno di essi. Tali misure comportano il controllo dell'Euratom, con verifica dell'AIEA, per quegli Stati che sono membri della Comunita' europea dell'energia atomica.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva