[1]Articolo XX
[2]Le disposizioni di cui agli articoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII continueranno ad essere applicate in ogni caso e in tutte le circostanze a tutti gli impianti, dati sensibili, prodotti di base e materiali fissili speciali di cui al comma 1 dell'articolo XIII e provenienti dalla societa' Eurodif.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
