[1]Articolo XX

[2]Le disposizioni di cui agli articoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII continueranno ad essere applicate in ogni caso e in tutte le circostanze a tutti gli impianti, dati sensibili, prodotti di base e materiali fissili speciali di cui al comma 1 dell'articolo XIII e provenienti dalla societa' Eurodif.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxx · fonte su Normattiva