[1]Articolo XXI

[2]La presente Convenzione entrera' in vigore per ciascuno degli Stati che l'avra' approvata o ratificata un mese dopo il deposito presso il Governo francese del terzo strumento di approvazione o di ratifica ivi compreso quello del Governo francese. Tuttavia, le disposizioni fiscali di detta Convenzione verranno applicate a partire dalla data di costituzione della societa' Eurodif. Il Governo francese informera' subito gli altri Stati firmatari del deposito di ciascuno strumento di approvazione o di ratifica e della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxxi · fonte su Normattiva