[1]Articolo XXI
[2]La presente Convenzione entrera' in vigore per ciascuno degli Stati che l'avra' approvata o ratificata un mese dopo il deposito presso il Governo francese del terzo strumento di approvazione o di ratifica ivi compreso quello del Governo francese. Tuttavia, le disposizioni fiscali di detta Convenzione verranno applicate a partire dalla data di costituzione della societa' Eurodif. Il Governo francese informera' subito gli altri Stati firmatari del deposito di ciascuno strumento di approvazione o di ratifica e della data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
