automatica Il presente Accordo cessera' di pieno diritto:

  • a)in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadra' alla data dello scioglimento;
  • b)nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione in base all'Articolo XXIV della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadra' alla data in cui avra' effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia, a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'ESRIN; a tal fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia le modalita' di tale accordo ed in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1, oltre ai diritti ed obblighi che ne discendono.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art31 · fonte su Normattiva