[1]Articolo XXII

[2]La presente Convenzione e' aperta all'adesione di tutti gli Stati che sono o desiderano essere associati al capitale della societa' Eurodif, in conformita' all'articolo 1. Questa adesione richiede l'accordo unanime degli Stati che, alla data della domanda di adesione, sono Parti della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxxii · fonte su Normattiva