[1]CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET DES SEPARATIONS DE CORPS

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[4]N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[5]CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI DIVORZI E DELLE SEPARAZIONI PERSONALI, ADOTTATA ALL'AJA IL 1 GIUGNO 1970

[6]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Al fine di facilitare il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali ottenute nei loro rispettivi territori, Hanno deciso di adottare in tal senso una Convenzione e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[7]Articolo 1.

[8]La presente Convenzione si applica al riconoscimento in uno Stato contraente, dei divorzi e delle separazioni personali ottenute in un altro Stato contraente a seguito di una procedura giudiziaria o altra procedura ufficialmente riconosciuta in detto Stato e che vi abbiano effetto giuridico. La Convenzione non concerne le disposizioni relative alle colpe, ne' le misure o condanne accessorie contenute nella decisione di divorzio o di separazione personale, segnatamente le condanne pecuniarie o le disposizioni relative all'affidamento dei figli.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art1 · fonte su Normattiva