[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi in data 13 dicembre 1957 (in appresso chiamata "la Convenzione"); Considerando altresi' che e' opportuno completare la Convenzione sotto taluni altri aspetti, Hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO 1.

[6]Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione e' completato dalla disposizione seguente: "Questa facolta' sara' applicabile anche a fatti che sono passibili solo di sanzione di natura pecuniaria".

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art1 · fonte su Normattiva