Qualora la competenza in materia di divorzio o di separazione personale si basi, nello Stato di origine, sul concetto di "domicilio", l'espressione "residenza abituale" nell'articolo 2 dovra' comprendere il domicilio secondo il senso attribuito a detto termine in questo Stato. Tuttavia, il comma precedente non si applica al domicilio della moglie, quando questo e' giuridicamente ricollegato al domicilio del coniuge.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
