Qualora la competenza in materia di divorzio o di separazione personale si basi, nello Stato di origine, sul concetto di "domicilio", l'espressione "residenza abituale" nell'articolo 2 dovra' comprendere il domicilio secondo il senso attribuito a detto termine in questo Stato. Tuttavia, il comma precedente non si applica al domicilio della moglie, quando questo e' giuridicamente ricollegato al domicilio del coniuge.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art3 · fonte su Normattiva