Ciascuno Stato contraente che abbia, in materia di divorzio o di separazione personale, due o piu' ordinamenti giuridici potra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti questi ordinamenti giuridici o solo a uno o piu' di essi, e potra' in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente gli ordinamenti giuridici ai quali la Convenzione si applica. Gli Stati contraenti possono rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione personale se, alla data in cui il riconoscimento e' richiesto, la Convenzione non sia applicabile all'ordinamento giuridico secondo le cui norme questi sono stati ottenuti.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art23 · fonte su Normattiva