Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori che rappresenta sul piano internazionale, o a uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il suddetto Stato. In seguito, ogni estensione di questo tipo sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'estensione avra' effetto solo per gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale estensione. Tale dichiarazione sara' depositata presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne fara' pervenire, per via diplomatica, una copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente. L'estensione produrra' i suoi effetti in ogni caso sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art29 · fonte su Normattiva