La presente Convenzione e' applicabile a prescindere dalla data nella quale il divorzio o la separazione personale e' stata ottenuta. Tuttavia, uno Stato contraente potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione ad un divorzio o ad una separazione personale ottenuta prima della data della sua entrata in vigore in questo Stato.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art24 · fonte su Normattiva