[1]Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati di cui all'articolo 26, ed agli Stati che vi avranno aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 28, quanto segue:
- a)le firme e ratifiche indicate all'articolo 26;
- b)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, comma primo.
- c)le adesioni previste all'articolo 28 e la data in cui entreranno in vigore;
- d)le estensioni previste all'articolo 29 e la data in cui entreranno in vigore;
- e)le denunce previste all'articolo 30;
- f)le riserve e i ritiri di riserva di cui agli articoli 19, 20, 21, 24 e 25;
- g)le dichiarazioni di cui agli articoli 22, 23, 28 e 29.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a L'Aja, il 1 giugno 1970, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Undicesima sessione della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
