[1]Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati di cui all'articolo 26, ed agli Stati che vi avranno aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 28, quanto segue:

  • a)le firme e ratifiche indicate all'articolo 26;
  • b)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, comma primo.
  • c)le adesioni previste all'articolo 28 e la data in cui entreranno in vigore;
  • d)le estensioni previste all'articolo 29 e la data in cui entreranno in vigore;
  • e)le denunce previste all'articolo 30;
  • f)le riserve e i ritiri di riserva di cui agli articoli 19, 20, 21, 24 e 25;
  • g)le dichiarazioni di cui agli articoli 22, 23, 28 e 29.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a L'Aja, il 1 giugno 1970, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Undicesima sessione della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art31 · fonte su Normattiva