Ciascuno Stato contraente la cui legge non preveda il divorzio potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere un divorzio se, nel momento in cui questo fu ottenuto, uno dei coniugi era cittadino di uno Stato contraente la cui legge non prevedeva il divorzio. Detta riserva avra' effetto solo fino a che la legge dello Stato che ne fa uso non riconoscera' il divorzio.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art20 · fonte su Normattiva