Salvo quanto disposto all'art. 80, non si puo' rifiutare per motivi sanitari l'accesso ad un porto o aeroporto ad una nave o ad un aeromobile. Tuttavia, se il porto o l'aeroporto non e' attrezzato per l'adozione delle misure sanitarie previste dal presente Regolamento, misure che l'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto ritengano necessarie, tali navi o aeromobili potranno essere obbligate a recarsi a proprio rischio nel porto o aeroporto qualificato piu' vicino e conveniente per loro.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art42 · fonte su Normattiva