[1]' della Corte, delle sue proprieta', dei suoi fondi e dei suoi beni

[2]1. La Corte, le sue proprieta', i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in cui la Corte abbia esplicitamente rinunciato alla propria immunita'. Resta tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non sara' applicata a nessun provvedimento esecutivo. 2. Le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di interferenza esercitata con provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi. 3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art6 · fonte su Normattiva