DI APPROVAZIONE Ogni qualvolta sia richiesta l'approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, si presumera' che l'approvazione sia stata data a meno che il membro presenti un'obiezione entro un periodo ragionevole di tempo che la Banca fissera' nel notificare al membro l'atto proposto.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art61 · fonte su Normattiva