[1]Articolo XXIII

[2]1. La Commissione ed il Comitato Scientifico coopereranno con le Parti Consultive al Trattato Antartico su questioni che ricadano nella sfera di competenza di queste ultime. 2. La Commissione ed il Comitato Scientifico coopereranno, ove opportuno, con l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e con altre Agenzie Specializzate. 3. La Commissione ed il Comitato Scientifico cercheranno di sviluppare, ove opportuno, relazioni in lavoro in cooperazione con organizzazioni intergovernative e non governative che possono contribuire al loro lavoro, ivi inclusi il Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico sulle Ricerche Oceaniche e la Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene. 4. La Commissione potra' stipulare accordi con le organizzazioni di cui al presente Articolo e con altre organizzazioni, a seconda del caso. La Commissione ed il Comitato Scientifico potranno invitare dette organizzazioni ad inviare degli osservatori alle loro riunioni ed alle >riunioni dei loro organismi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxiii · fonte su Normattiva