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Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benche' fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Testo in vigore dal 19 settembre 1930 al 25 settembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art1 · fonte del testo

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