I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art12 · fonte del testo