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Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603, sostituite con quelle di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro tre anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari.
Testo in vigore dal 1 agosto 1961 al 15 novembre 1962
