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I numeri 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

  • 1)sui progetti di massima, ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonche' da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;
  • 3)sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art3 · fonte del testo