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L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e' articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale e' istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione all'albo e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

  • a)diploma di centralinista telefonico;
  • b)certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 24 settembre 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 628/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame è finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 81 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art1 · fonte su Normattiva