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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della Regia aeronautica, nonche' al personale dell'Ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

[2]La misura dell'indennizzo e' determinato sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella B senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1929 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art14 · fonte del testo