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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della Regia aeronautica, nonche' al personale dell'Ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

[2]La misura dell'indennizzo e' determinato sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella B senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato. 1

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1929 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 1935, n. 792

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La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

Testo in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1935, n. 792

    La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art14 · fonte del testo